LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Rilevato che al punto H, art. 10 del d.P.R. n. 597/1973 e' stabilito che gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del c.c., sono detraibili soltanto nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; Rilevato che analoga statuizione e' stata riportata alla lettera I, art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Rilevato che tale statuizione, limitandosi a riconoscere solo i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria esclude quella parte di cittadini che ricorrono alle convenzioni con i comuni e altri enti locali in particolar modo per l'aspetto assistenziale insito nel concetto di assegno alimentare cosi' come statuito nell'art. 433 del c.c.; Considerato che tale mancata previsione si traduce in una disparita' di trattamento fra i cittadini della Repubblica italiana, in violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si privilegiano solamente gli assegni alimentari provenienti da imposizioni dell'autorita' giudiziaria e non assegni alimentari volontariamente corrisposti in forza di convenzione con enti locali;