LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Rilevato  che  al  punto  H,  art.  10  del  d.P.R.  n. 597/1973 e'
 stabilito che gli assegni alimentari corrisposti a  persone  indicate
 nell'art.  433 del c.c., sono detraibili soltanto nella misura in cui
 risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
    Rilevato  che  analoga statuizione e' stata riportata alla lettera
 I, art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
    Rilevato  che  tale  statuizione, limitandosi a riconoscere solo i
 provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  esclude  quella  parte  di
 cittadini  che  ricorrono  alle convenzioni con i comuni e altri enti
 locali in particolar modo  per  l'aspetto  assistenziale  insito  nel
 concetto  di assegno alimentare cosi' come statuito nell'art. 433 del
 c.c.;
    Considerato   che  tale  mancata  previsione  si  traduce  in  una
 disparita' di trattamento fra i cittadini della Repubblica  italiana,
 in   violazione   dell'art.   3   della  Costituzione  in  quanto  si
 privilegiano  solamente  gli  assegni   alimentari   provenienti   da
 imposizioni  dell'autorita'  giudiziaria  e  non  assegni  alimentari
 volontariamente corrisposti in forza di convenzione con enti locali;